Ultime novità sulla fattura elettronica: nuove specifiche dal 01/10/2020!

Premessa

A partire dal 01/10/2020 cambiano le specifiche tecniche della fattura elettronica, prevedendo nuovi codici per alcuni campi già esistenti ed altre piccole novità che esaminerò di seguito in questo articolo.

Articolo aggiornato con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che proroga l’entrata in vigore delle nuove specifiche (che originariamente dovevano partire dal 04/05/2020) al 01/10/2020

Provvedimento Agenzia delle entrate protocollo n. 166579 del 20/04/2020

Conviene fin da subito precisare che non si tratta di un nuovo formato di fattura elettronica, il quale infatti rimane fermo al 1.2, ma ad una nuova versione delle specifiche tecniche, precisamente la versione 1.6, scaricabile da questo link.

Come vedremo di seguito, tali nuove specifiche non sono completamente retrocompatibili con la precedente versione.

Superato quindi il periodo transitorio (dall’01/10/2020 al 31/12/2020) durante il quale il sistema di interscambio accetterà entrambe le versioni, dall’01/01/2021 saremo obbligati ad adeguarci completamente alle specifiche tecniche 1.6.

Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche dal 01/10/2020

Sintesi sulle novità

Ecco cosa prevedono le nuove specifiche tecniche, in sintesi:

  1. Aggiunte nuove “enumeration” per alcuni campi oltre a quelle già esistenti (i campi sono: Natura, TipoDocumento, CausalePagamento, TipoRitenuta, ModalitaPagamento);
  2. Aumentati i decimali in ScontoMaggiorazione->Importo;
  3. Reso non obbligatorio il campo ImportoBollo all’interno del blocco: DatiBollo;
  4. Possibilità di inserire più occorrenze del blocco DatiRitenuta;
  5. Aggiunto nuovo attributo: SistemaEmittente.

Le novità in dettaglio

1. Le nuove enumeration

Le “enumeration” sono, in estrema sintesi, l’elenco tassativo dei possibili valori che i campi interessati possono assumere. Si tratta essenzialmente di una codifica dove ogni valore assume un significato diverso.

Per ragioni di semplicità mostrerò di seguito l’elenco completo dei valori possibili che i campi interessati possono assumere, evidenziando quelli previsti dalle nuove specifiche:

TipoDocumento:
  • “TD01” => “Fattura elettronica”
  • “TD02” => “Acconto / anticipo su fattura elettronica”
  • “TD03” => “Acconto / anticipo su parcella elettronica”
  • “TD04” => “Nota di credito elettronica”
  • “TD05” => “Nota di debito elettronica”
  • “TD06” => “Parcella elettronica”
  • “TD07” => “Fattura elettronica semplificata”
  • “TD08” => “Nota di credito elettronica semplificata”
  • “TD09” => “Nota di debito elettronica semplificata”
  • “TD16” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica – Integrazione fattura reverse charge interno”
  • “TD17” => “DAL 01/10/2020 – Integrazione/autofattura elettronica per acquisto servizi dall’estero”
  • “TD18” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”
  • “TD19” => “DAL 01/10/2020 – Integrazione/autofattura elettronica per acquisto di beni ex-art.17 c.2 DPR 633/72”
  • “TD20” => “Autofattura elettronica per regolarizzazione”
  • “TD21” => “DAL 01/10/2020 – Autofattura elettronica per splafonamento”
  • “TD22” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica – estrazione beni da Deposito IVA”
  • “TD23” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica – estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA”
  • “TD24” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica differita”
  • “TD25” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica differita per triangolare interna”
  • “TD26” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica – cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)”
  • “TD27” => “DAL 01/10/2020 – Fattura elettronica per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”

Troviamo quindi i nuovi tipi fattura TD16, TD17, TD18 e TD19 che identificano le autofatture per l’integrazione IVA nei casi di Reverse Charge. Si ricorda che, allo stato attuale, la trasmissione di tali autofatture in formato elettronico rappresenta una facoltà e non un obbligo, permanendo (salvo novità legislative) la possibilità di continuare a produrli e a conservarli in forma “tradizionale” cartacea.

Altra novità è la fattura elettronica differita, identificata dai tipi fattura TD24 e TD25, rispettivamente la fattura differita normale di cui all’art.21, comma 4, lett. a) e quella per triangolare interna di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b). del DPR 633/72.

È previsto il tipo documento specifico da usare per le cessioni di beni ammortizzabili (TD26), come anche quello per i casi di autoconsumo (TD27).

Sono previsti, infine, i tipi documento per i casi di splafonamento (TD21) e per le estrazioni di beni da un Deposito IVA con o senza versamento dell’IVA (rispettivamente TD23 e TD22).

Natura:
  • “N1” => “Esclusa art. 15”
  • “N2” => “Non soggetta”
    • “N2.1” => “Non soggetta (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72)”
    • “N2.2” => “Non soggetta (altri casi)”
  • “N3” => “Non imponibile”
    • “N3.1” => “Non imponibile (esportazioni)”
    • “N3.2” => “Non imponibile (cessioni intracomunitarie)”
    • “N3.3” => “Non imponibile (cessioni verso San Marino)”
    • “N3.4” => “Non imponibile (op. assim. alle cess. all’esportaz.)”
    • “N3.5” => “Non imponibile (dich. d’intento)”
    • “N3.6” => “Non imponibile (altre op. che non conc. alla formaz. del plafond)”
  • “N4” => “Esente”
  • “N5” => “Regime del margine”
  • “N6” => “Inversione contabile”
    • “N6.1” => “Inversione contabile (rottami)”
    • “N6.2” => “Inversione contabile (oro e argento puro)”
    • “N6.3” => “Inversione contabile (subappalto nel settore edile)”
    • “N6.4” => “Inversione contabile (cessione di fabbricati)”
    • “N6.5” => “Inversione contabile (cellulari)”
    • “N6.6” => “Inversione contabile (microprocessori e prodotti elettronici)”
    • “N6.7” => “Inversione contabile (prestaz. sett. edile)”
    • “N6.8” => “Inversione contabile (sett. energetico)”
    • “N6.9” => “Inversione contabile (altri casi)”
  • “N7” => “assolta in altro stato UE”

Dall’elenco si può facilmente evincere che sono state aggiunte nuove sotto-nature IVA che dettagliano maggiormente il tipo di operazione effettuata e la normativa di riferimento.

Si ricorda che il campo Natura dev’essere presente solo nei casi in cui l’aliquota IVA è a zero e serve, appunto, a indicare il motivo per cui l’IVA non viene applicata.

Si fa notare che, in caso di cessioni intracomunitarie, la natura corretta da utilizzare non è N6 (inversione contabile), ma N3 (non imponibile) e precisamente N3.2. Questo perché l’operazione di cessione intracomunitaria di beni o servizi (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72) rappresenta per la legge un’operazione non imponibile. L’obbligo di effettuare l’inversione contabile e quindi l’integrazione IVA comunque rimane per il soggetto intracomunitario che riceverà la fattura elettronica.

Attenzione: dal 01/10/2020 il contribuente potrà scegliere se utilizzare il codice natura generico oppure quello dettagliato, ma a partire dal 01/01/2021 i codici natura generici N2, N3 e N6 non potranno più essere utilizzati! Al loro posto si dovrà utilizzare la sotto-natura di dettaglio, pena lo scarto della fattura. Questo aspetto segnerà il termine della completa retrocompatibilità delle vecchie specifiche con le nuove.

TipoRitenuta:
  • “RT01” => “Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)”
  • “RT02” => “Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)”
  • “RT03” => “DAL 01/10/2020 – Contributo INPS”
  • “RT04” => “DAL 01/10/2020 – Contributo ENASARCO”
  • “RT05” => “DAL 01/10/2020 – Contributo ENPAM”
  • “RT06” => “DAL 01/10/2020 – Altro contributo previdenziale”

Il blocco DatiRitenuta adesso potrà prevedere anche quelle casse previdenziali che si comportano come una ritenuta, ovvero vanno a ridurre il netto in fattura. Stiamo parlando, ad esempio, delle ritenute ENASARCO, ENPAM, ex-ENPALS e via così. Non sarà quindi più necessario utilizzare il blocco AltriDatiGestionali per evidenziare tali ritenute previdenziali in fattura.

CausalePagamento:

La novità è rappresentata soltanto dall’introduzione del codice “ZO”:

ABCDE
GHILM
NOPQR
STUVW
XYL1M1M2
O1V1ZO

CausalePagamento viene utilizzata nel blocco DatiRitenuta per specificare il tipo di reddito soggetto alla ritenuta d’acconto. I codici si rifanno alla codifica prevista per la Certificazione Unica alle cui istruzioni si rimanda. Se presente il blocco DatiRitenuta, il campo è obbligatorio; dev’essere quindi valorizzato anche per le nuove ritenute introdotte con queste nuove specifiche (vedi RT da 03 in poi del paragrafo precedente).

ModalitaPagamento:
  • “MP01” => “contanti”
  • “MP02” => “assegno”
  • “MP03” => “assegno circolare”
  • “MP04” => “contanti presso Tesoreria”
  • “MP05” => “bonifico”
  • “MP06” => “vaglia cambiario”
  • “MP07” => “bollettino bancario”
  • “MP08” => “carta di pagamento”
  • “MP09” => “RID”
  • “MP10” => “RID utenze”
  • “MP11” => “RID veloce”
  • “MP12” => “RIBA”
  • “MP13” => “MAV”
  • “MP14” => “quietanza erario”
  • “MP15” => “giroconto su conti di contabilità speciale”
  • “MP16” => “domiciliazione bancaria”
  • “MP17” => “domiciliazione postale”
  • “MP18” => “bollettino di c/c postale”
  • “MP19” => “SEPA Direct Debit”
  • “MP20” => “SEPA Direct Debit CORE”
  • “MP21” => “SEPA Direct Debit B2B”
  • “MP22” => “trattenuta su somme già riscosse”
  • “MP23” => “DAL 01/10/2020 – PagoPA”

L’unico campo aggiunto è quello relativo alla modalità di pagamento PagoPA. Si segnala come ancora manchi un campo per potere indicare, come modalità di pagamento, la compensazione tra crediti e debiti reciproci.

2. Aumentati i decimali in ScontoMaggiorazione->Importo

Salgono da 2 a 8 le cifre possibili dopo la virgola in tutti i campi Importo contenuti all’interno del blocco ScontoMaggiorazione, consentendo una maggiore precisione del campo.

Si ricorda che nel file XML i decimali oltre al secondo sono facoltativi ed è possibile aggiungerli solo se servono, quindi questa è un’altra modifica che resta retrocompatibile con le specifiche 1.5.

3. ImportoBollo non obbligatorio

Sempre a partire dal 01/10/2020, per indicare il bollo virtuale in fattura, nei casi in cui ne ricorra l’obbligo di legge, sarà sufficiente prevedere il campo DatiBollo->BolloVirtuale = “SI”. Il campo ImportoBollo diventerà facoltativo. Questo perché per legge l’importo del bollo è sempre pari a € 2,00, quindi il campo è considerato superfluo.

Probabilmente la scelta è anche volta a diminuire molti errori grossolani come quelli di alcuni programmi che, erroneamente, quando non prevedono il bollo, indicano comunque BolloVirtuale = “SI”, ma ImportoBollo = “0.00”, oppure per quei contribuenti che interpretavano la norma nel senso che i due euro si pagavano per ogni multiplo di € 77,47, cosa chiaramente errata.

Si ricorda che l’imposta di bollo virtuale è obbligatoria per le fatture che non prevedono l’IVA (ad es.: fatture emesse col regime forfettario o dei contribuenti “minimi”) e l’importo totale del documento è di almeno € 77,47.

4. Possibilità di inserire più occorrenze del blocco DatiRitenuta

Il blocco DatiRitenuta diventerà ripetibile per consentire di inserire, oltre all’eventuale ritenuta d’acconto, anche le ritenute previste dalle proprie casse previdenza (vedi TipoRitenuta da RT03 in poi).

Sarà quindi possibile, come già specificato nei paragrafi precedenti, inserire le ritenute ENASARCO, ENPAM, ex-ENPALS, ecc. senza più il bisogno di dovere scomodare il blocco AltriDatiGestionali.

5. Aggiunto nuovo attributo: SistemaEmittente

Il nuovo attributo SistemaEmittente previsto all’interno del macroblocco principale FatturaElettronica, sarà facoltativo.

Non è ancora ben chiaro quale possa essere il suo contenuto, ma il suo scopo sembrerebbe quello di identificare appunto il sistema che ha generato la fattura elettronica.

Rimane comunque un attributo completamente opzionale ed utilizzato per soli scopi statistici.

Conclusioni

Le nuove specifiche tecniche 1.6 si rivelano essere per la maggior parte retrocompatibili con la versione 1.5: l’aggiunta di nuove enumeration di alcuni campi, l’incremento delle cifre decimali di altri, la non obbligatorietà dell’indicazione dell’importo del bollo e la ripetibilità del blocco DatiRitenuta sono aggiunte che non rendono obsoleto il tracciato fin’ora utilizzato.

L’unica differenza che non permette una completa retrocompatibilità con la versione 1.5 delle specifiche tecniche è l’eliminazione delle nature IVA “generiche” N2, N3 ed N6 che si concretizzerà a partire dal primo gennaio 2021. A partire da quella data sarà obbligatorio utilizzare i sotto-codici natura di dettaglio elencati in precedenza (ad es.: invece di N2 si dovrà utilizzare N2.1 oppure N2.2 e così via).

Le nuove specifiche tecniche non rappresentano in ogni caso drastici cambi a livello di codice e bisogna dire che sono state pubblicate con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore.

Importanti sono, invece, le intenzioni che sembrano esserci alla base di queste modifiche:

  • la previsione di documenti quali TD17, 18 e 19 (autofatture di integrazione IVA per i casi di reverse charge delle fatture di acquisto intra ed extra-comunitarie) sembra pensata al fine di sostituire un giorno l’esterometro;
  • la presenza, invece, di sotto-nature IVA dettagliate servirà molto probabilmente a redigere la dichiarazione IVA precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che, chi emette la fattura, indichi correttamente le tipologie prese in considerazione: a tutt’oggi assisto a molti casi di contribuenti che sbagliano in buona fede il tipo di natura da applicare, confondendo addirittura un N6 (inversione contabile) con N4 (IVA esente)!

Restano comunque alcuni dubbi come ad esempio l’attuale impossibilità di indicare la compensazione come modalità di pagamento nei casi in cui con lo stesso fornitore/cliente si abbia una posizione di debito/credito oppure la mancata previsione di un campo che preveda il codice lotteria per quando partirà la lotteria degli “scontrini” che, da alcune indiscrezioni, sembra debba comprendere anche le fatture elettroniche.

Per citare la rivista specializzata in campo contabile e fiscale, Fiscal Focus: si prospetta un “lavoro preparatorio, non tanto a livello informatico quanto a livello informativo e formativo, volto ad evitare che i contribuenti emettano documenti con codici errati, snaturando così il contenuto stesso della fattura […] ancora oggi circolano fatture con codici natura errati, nonostante le scelte possibili (e quindi le possibilità di errore) siano ben più limitate” rispetto alle nuove specifiche.

Staremo a vedere eventuali sviluppi del tracciato, nel frattempo non ci resta che adeguarci a questa nuova versione delle specifiche tecniche in tempo per il primo ottobre.

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